Trattato di Dublino

Che cos’è la Convenzione stipulata a Dublino e l’accoglienza delle domande di asilo. Chi ha firmato e quali sono i Paesi europei aderenti?

Comunemente conosciuta come Convenzione, il riferimento è al trattato internazionale multilaterale in tema di diritto di asilo. In altre parole, è il regolamento dell’Unione europea che stabilisce meccanismi e criteri per l’esame, e l’eventuale approvazione, di una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un Paese terzo. La convenzione pattuita a Dublino riorganizza l’accordo del 15 giugno 1990, ovvero il primo trattato internazionale multilaterale firmato dagli allora dodici membri della Comunità europea per darsi regole comuni sull’asilo. In vigore nel 1997, nel 2003 è stato introdotto il regolamento denominato Dublino II e nel 2013 un’ulteriore revisione ha portato a Dublino III. Scopriamo nello specifico che cos’è la Convenzione e l’accoglienza delle domande di asilo. Chi ha firmato il trattato e quali sono i Paesi europei firmatari.

La Convenzione del trattato internazionale

La Convenzione sulla determinazione dello stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli stati membri delle Comunità Europee, considera l’obiettivo comune di uno spazio senza frontiere garantito dalla libera circolazione delle presone. Il Trattato siglato a Dublino si rifà alle politiche in materia di asilo, fissato dal Consiglio europeo di Strasburgo dell’8 e 9 dicembre 1989 e alle convenzioni sui rifugiati di Ginevra del 28 luglio 1951 e dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967.

Dei 23 articoli previsti dalla Convenzione, ci soffermiamo sull’articolo 13 che riguarda più da vicino la situazione italiana dove i migranti arrivano sulle nostre coste, Lampedusa per intenderci, per poi proseguire verso un altro stato europeo. In sintesi riportiamo integralmente il paragrafo sopracitato.

Art. 13

Se una domanda di asilo è presentata presso le competenti autorità di uno Stato membro da un richiedente che si trova nel territorio di un altro Stato membro, la determinazione dello Stato membro competente per l’esame della domanda di asilo spetta allo Stato membro cui è stata presentata la domanda e, quindi, ai fini dell’applicazione della presente convenzione, esso è considerato come lo Stato membro presso il quale la domanda di asilo è stata presentata. È possibile consultare il testo integrale della Convenzione (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A41997A0819%2801%29).

Il flusso di immigrazione in Italia

Riprendendo il principio chiave dell’articolo 13, emerge chiaramente che il richiedente asilo, in provenienza da un Paese terzo, che ha varcato illegalmente la frontiera, per via terrestre, marittima o aerea,  dovrà presentare domanda di protezione internazionale presso lo Stato membro. Per meglio spiegare il concetto, il trattato affida al Paese di primo sbarco le responsabilità di gestione del richiedente asilo. Dunque, sbarcando in Italia sarà l’Italia a farsi carico della richiesta.

I firmatari del Trattato

Il Trattato è stato istituito dalla omonima Convenzione di Dublino, firmata proprio in Irlanda a Dublino il 15 giugno 1990 (per l’Italia, dal Governo Andreotti VI), ed è entrato in vigore il successivo 1º settembre 1997 per i primi dodici stati firmatari (Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna e Regno Unito), il 1º ottobre 1997 per Austria e Svezia e il 1º gennaio 1998 per la Finlandia.

Il regolamento Dublino II (regolamento 2003/343/CE) fu adottato nel 2003 per l’Italia, dal Governo Berlusconi II e sostituì il trattato precedente in tutti gli Stati membri dell’UE, con l’eccezione della Danimarca, la quale sottoscrisse un nuovo accordo più avanti esteso anche a Svizzera e al Liechtenstein.

Il regolamento Dublino III (2013/604/CE), che supera Dublino II, è stato approvato nel giugno 2013 per l’Italia dal Governo Letta e si applica a tutti gli Stati membri dell’UE ad eccezione della Danimarca. Come per i due regolamenti prevedenti, il primo Stato membro in cui viene registrata una richiesta di asilo (o vengono memorizzate le impronte digitali) è responsabile della richiesta d’asilo di un rifugiato.