Soggiorno e visto turistico in Irlanda
Diritti di lavoro e soggiorno in Irlanda con passaporto o carta d'identità, come ottenere il visto turistico per i cittadini non comunitari.
Libertà di movimento e di soggiorno
Dal 1992 i cittadini dello Spazio Economico Europeo (SEE), che comprende, oltre agli stati membri dell’Unione Europea, anche due stati della EFTA, Islanda e Norvegia (il Liechtenstein figura come osservatore) godono di libertà di movimento all’interno di tale area e, conseguentemente, ogni cittadino italiano, in possesso di un passaporto o di carta d’identità validi, ha il diritto di lavoro e di soggiorno senza dover richiedere un permesso di lavoro.
I cittadini dell’Unione Europea ed i loro familiari hanno il diritto di soggiornare nel territorio nazionale, facendo un distinguo tra:
- il diritto di soggiorno fino a 3 mesi,
- il diritto di soggiorno superiore a 3 mesi ed inferiore a 5 anni.
Il diritto di soggiorno fino a 3 mesi si applica ai cittadini dell’Unione, senza alcuna condizione o formalità, salvo il possesso di un documento d’identità valido per l’espatrio e ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che accompagnano o raggiungono il cittadino dell’Unione, in possesso di un passaporto in corso di validità.
Invece, il diritto di soggiorno superiore a 3 mesi ed inferiore a 5 anni è regolato dall’art. 7 del d.lgs. 30/2007, il quale stabilisce che il cittadino dell’Unione ha diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi quando:
- è lavoratore subordinato o autonomo nello Stato;
- dispone per se stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno.
- è iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi come attività principale un corso di studi o di formazione professionale e dispone, per se stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti e di un’assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio nazionale.
Tale diritto è riconosciuto anche al familiare, anche se cittadino di paese non aderente all’Unione Europea, che accompagna o raggiunge un cittadino dell’Unione che ha diritto di soggiornare.
Il Visto turistico
Gli italiani intenzionati a stare in Irlanda non hanno bisogno di un visto turistico. L’ingresso è consentito a tutti i cittadini comunitari e ai loro familiari in possesso di un documento d’identità valido per l’espatrio. I familiari del cittadino comunitario, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, sono assoggettati all’obbligo del visto d’ingresso. Per i non comunitari tale documento serve a beneficiare dello Spazio Economico Europeo ed è rilasciato su presentazione del modulo di richiesta che prevede una procedura online.
Documentazione necessaria
La richiesta del visto di ingresso, per cittadini non comunitari, è rilasciata in circa 8 settimane, con possibili costi per i diritti consolari. La richiesta deve essere scritta in inglese, inserendo nell’intestazione nome, indirizzo e recapito, specificando inoltre il motivo del viaggio, il periodo di permanenza e dettagli sul nucleo familiare.
- Application form da compilare sul sito www.visas.inis.gov.ie
- Passaporto e dettagli di eventuali passaporti precedenti – numero, data di emissione/scadenza.
- Dettagli di eventuali precedenti domande di visto/preautorizzazione irlandese e dettagli di eventuali precedenti rifiuti da qualsiasi paese.
- Dettagli di eventuali precedenti condanne penali o accuse pendenti.
- Lettera d’invito dall’Irlanda firmata dal referente dove si conferma il soggiorno.
Ingresso negato
In casi eccezionali, è possibile sia negato l’ingresso in un determinato paese dell’UE “per ragioni politiche, di sicurezza o di salute pubblica”. In tal caso, le autorità devono dimostrare che costituite una “minaccia concreta e sufficientemente grave” il tuo o vostro ingresso. Avete diritto a ricevere la comunicazione per iscritto e di essere informati dei motivi del provvedimento e delle modalità per presentare ricorso.
Minori
Oltre al passaporto o alla carta d’identità validi, i minori devono essere in possesso del proprio documento di riconoscimento e/o di un documento ufficiale che ne autorizzi lo spostamento all’estero firmato da genitori o dal/dai tutore/i legale/i:
- da soli – oppure –
- insieme ad un adulto che non sia il loro tutore legale – oppure –
- con un solo genitore